Etichettatura dei cosmetici: le informazioni obbligatorie secondo il Regolamento 1223/2009
Dall'elenco INCI al PAO, passando per persona responsabile e avvertenze: cosa deve riportare l'etichetta di un cosmetico.

Le informazioni obbligatorie
L'articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009 definisce ciò che deve comparire sul contenitore e sull'imballaggio: nome e indirizzo della persona responsabile, paese d'origine se extra-UE, contenuto nominale, data di durata minima o periodo post-apertura (PAO), precauzioni d'impiego, numero di lotto e funzione del prodotto.
L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine "Ingredients" e riportato in nomenclatura INCI, in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.
Durata minima e PAO
Per i prodotti con durata inferiore a 30 mesi è obbligatoria la data di durata minima; per quelli con durata superiore si indica il PAO (il simbolo del vasetto aperto con i mesi).
La scelta tra data e PAO dipende dalla stabilità del prodotto, documentata nel fascicolo informativo.
Allergeni e lingua
Gli allergeni delle fragranze soggetti a dichiarazione vanno aggiunti all'elenco ingredienti quando superano le soglie previste. Le informazioni destinate al consumatore devono essere nella lingua stabilita dallo Stato membro di commercializzazione.
Come CosmetiCheck aiuta
CosmetiCheck genera bozze di etichette multilingue coerenti con gli ingredienti estratti e segnala gli allergeni da dichiarare. Le etichette restano da verificare da personale qualificato prima dell'uso.
Informational content: not legal advice nor a product safety assessment.